La prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, di cui all’art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico: Cass. Pen., S.U., sentenza 28/03/2019 nr.46595

Diritto penale

Le Sezioni Unite, con la sentenza nr.46595/2019, hanno espresso il seguente principio di diritto: “la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso dettata in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico”.

Tale principio, risulta essere rispettoso, da un lato, del principio di determinatezza della legge penale e, dall’altro, del principio di offensività e proporzionalità, riducendo la portata della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, fermo restando la possibilità per il giudice di merito di imporre, con una motivazione adeguata, tutte le prescrizioni specifiche che dovessero rendersi necessarie con riferimento alla effettiva pericolosità del soggetto, così come previsto dall’art.8, co.5 d. lgs. 159/2011.

>Allegato Allegato: Cass Pen SU 46595 del 2019.pdf

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