Concordato sui motivi di appello ex art.599 bis c.p.p. e sopravvenuta illiceitą della pena concordata sulla base di previgenti limiti edittali ormai illegali: Cass. Pen., sez. VI, sentenza 12/09/2019 nr.41461

Diritto penale

La Suprema Corte, alla luce di un’interpretazione sistematica dell’art.599 bis c.p.p., ha correttamente ritenuto che, in caso di sopravvenuta illiceità della pena concordata dalle parti sulla base di previgenti limiti edittali oramai illegali, venga meno l’intero accordo di concordato (richiesta concordata e rinuncia anche parziale ai motivi di appello) con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di appello e trasmissione degli atti alla Corte territoriale affinché le parti possano valutare ex novo una eventuale applicazione della disciplina del concordato sui motivi di appello ex art.599 bis c.p.p. sulla base di una nuova intesa che tenga conto dei “ridisegnati” limiti edittali.

>Allegato Allegato: Cass Pen sez. VI sentenza 12.09.2019 nr.41461.pdf

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